Art. 2.
(Copertura finanziaria)

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, stimato in 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come da ultima rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.